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Disciplina del Parco
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Attività consentite e vietate nel Parco e relative autorizzazioni
Sull'intero territorio del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:
- aprire nuove cave, miniere e discariche;
- esercitare l'attività venatoria;
- alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee;
- asportare minerali e materiale d'interesse geologico;
- introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
- effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di protezione del Parco;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio;
- costruire nuove strade e ampliare le esistenti.
Fino all'approvazione del Piano territoriale di cui all'articolo 7 della legge regionale istitutiva, è fatto divieto di:
- costruire nuovi edifici od opere;
- mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
- effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste.
Fino all'approvazione del Piano territoriale sono consentiti sugli edifici esistenti, esclusivamente nella sola zona di rispetto del Parco, previa deroga e nel rispetto del PRG, adeguamenti di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione della normativa vigente. Possono inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento aziendale, e fatto salvo il rispetto delle previsioni del PRG.
Sono consentiti, previa valutazione da parte dell'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, interventi pubblici o privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione della zona costiera, mediante l'utilizzazione di manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di compatibilità ambientale dell'area.
E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti.
L'elencazione precedente ha carattere esemplificativo. Fare riferimento alla legge istitutiva per maggiori dettagli.
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